L’Emilia Romagna in “zona rossa” da lunedì: il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza. Ecco cosa si può fare e cosa no

Il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che ha istituito, a partire da lunedì 15 Marzo, la zona rossa per l’Emilia Romagna.

COSA SI PUO’ FARE E COSA NO IN ZONA ROSSA

Spostamenti solo per comprovate esigenze
In area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Rimane valido sempre il divieto di spostamento tra regioni anche di diverso colore, tranne – di nuovo – per comprovate esigenze. Come in tutte le regioni, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma e sono sempre valide le limitazioni agli spostamenti dalle ore 22 alle 5. In caso di controlli, deve sempre essere mostrata o compilata al momento l’autocertificazione

Quali negozi sono chiusi e quali aperti
Vengono chiusi tutti i negozi al dettaglio, tranne i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole. Sono aperti anche lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, negozi di abbigliamento per bambini e di giocattoli, profumerie, pompe funebri, distributori automatici. Per quanto riguarda i centri commerciali, le uniche attività aperte al loro interno sono i gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre tutti gli altri negozi verranno chiusi. I mercati possono vendere solo generi alimentari. Prevista anche la sospensione, esclusivamente in zona rossa, dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

La vendita con asporto
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Lo sport
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.