La nuova normativa in materia di Condominio stabilisce che per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.
La data di scadenza entro la quale gli amministratori devono essere in regola con i propri obblighi formativi annuali è il 9 di ottobre. I condomini possono ed anzi debbono richiedere al proprio amministratore di dare prova, attraverso l’esibizione dell’attestato di frequenza, dell’adempimento dell’obbligo. Cosa succede se l’amministratore non è in regola? La delibera che ne ha disposto la nomina o il rinnovo è invalida e l’assemblea va rifatta. Nel frattempo l’amministratore dovrà mettersi in regola.
Confedilizia, l’Associazione dei proprietari di casa, pone a disposizione degli amministratori di condominio corsi sia per via telematica (con esame finale da svolgersi – così come espressamente previsto dalla legge – nella sede individuata dal responsabile scientifico) sia presso la propria sede locale (cd. corsi frontali o residenziali). Tanto per i corsi per via telematica quanto per i corsi frontali/residenziali convenzionati Confedilizia è assicurato il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari.


